Gare di appalto per A.T. I. e Consorzi

A.T.I., che sta per Associazioni Temporanee d’Impresa, e Consorzi sono realtà strettamente connesse ai bandi di gara per l’appalto di un servizio, disciplinate dagli articoli 45, 47, 48 del decreto legislativo numero 50 del 2016, afferenti al Codice dei Contratti Pubblici. Infatti, l’operatore economico, in qualità di A.T.I. o di consorzio, che vuole partecipare ad una gara di appalto deve essere a conoscenza delle norme a riguardo. I Consorzi sono, a norma dell’art. 2602 e seguenti del Codice Civile, contratti mediante i quali più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Seppur all’inizio i consorzi fossero rintracciabili solo all’interno del mercato oligopolistico, come ci ricorda anche l’Avv. Filippa Mollica, con il trascorrere degli anni esso è diventato una tipologia di contratto funzionale ed utile soprattutto per le piccole e medie imprese. Attraverso il contratto di consorzio, le imprese piccole e medie riescono a rafforzare la loro posizione sul mercato, contrastando le pratiche più aggressive del monopolio. Proprio per questo motivo, perché l’arena del mercato sia la più vasta possibile, il legislatore consente ad imprese che si raggruppano solo per un certo periodo di tempo e per uno specifico scopo ed ai Consorzi di partecipare agli appalti pubblici per le forniture di beni e servizi. In relazione a questo tema, come anche abbiamo avuto modo di leggere sul blog dell’avv. Francesco Mollica, mentre la legislazione detta la disciplina per le Associazioni Temporanee d’Impresa, la giurisprudenza nazionale fa registrare un vuoto normativo per i Consorzi già esistenti. Infatti, l’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 157 del 1995 e l’articolo 10 del Decreto Legislativo numero 358 del 1992 prevedono anche le imprese temporaneamente ed appositamente raggruppate possono presentare un’offerta di partecipazione alle gare. 

L’offerta condivisa deve essere presentata e firmata da tutte le imprese riunite e deve specificare le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. Pertanto, anche da una lettura superficiale della norma, appare chiaro come la giurisprudenza diriga la sua attenzione verso le imprese temporaneamente raggruppate, mentre questi Decreti non regolamentino la disciplina che i Consorzi devono tenere nel momento in cui devono rispondere ad un bando di gara, avanzando un’offerta. 

Collegamenti rapidi su Francesco Mollica Consorzio Valori. Allo stesso tempo, non si può applicare in via analogica la normativa in materia di lavori pubblici (L.80/87, DPR 554/99), dedicata esclusivamente a tale settore; i legislatori non hanno previsto, dunque, obblighi per i Consorzi. Infatti, anche la legislazione in materia di lavori pubblici afferma che i Consorzi possono partecipare alle gare per lavori pubblici alle stesse condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di impresa e che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate vengono messi insieme. 

I Consorzi partecipanti alle gare sono dotati di soggettività giuridica indipendente e stabile nel tempo; ciò non vale per le ATI. Il Consorzio è l’unico soggetto interlocutorio dell’Amministrazione, dovendo poi assumere tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità.  La definizione dei requisiti necessari alla partecipazione degli appalti pubblici di forniture di beni e servizi per i Consorzi è sottoposta a diverse tipologie di orientamenti giurisprudenziali. Secondo una prima interpretazione, il Consorzio, essendo dotato di autonomia giuridica indipendente, deve fornire le prescritte dichiarazioni relative al possesso dei requisiti riferite solo a sé stesso, senza che le imprese consorziate debbano dichiarare nulla. Una seconda interpretazione afferma che i requisiti generali di partecipazione caratteristici del Consorzio non siano sufficiente, ma debbono essere posseduti ed accertati anche per le singole imprese. Proprio questo secondo orientamento è quello ritenuto più adeguato e da mettere in pratica. Inoltre, la disciplina legislativa in materia distingue ancora tra: 1. requisiti generali per la partecipazione alle procedure, importanti dal punto di vista  economico e che anche le imprese realmente incaricate dell’esecuzione della prestazione devono godere; 2. requisiti speciali, importanti per assicurare la capacità economico-finanziaria e tecnica, che si riferiscono alla singola procedura e da cui il Consorzio non può prescindere. Infatti, esso rappresenta l’unico soggetto che partecipa alla gara ed assume il vincolo contrattuale. 

Credits dal blog: Domenico Mollica Consorzio Valori.

Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), conosciuto anche come ATI (Associazione Temporanea di Imprese) rappresenta quell’istituto mediante il quale un’impresa, che non gode in modo adeguato dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d’appalto, si associa ad altre imprese per raggiungere e aumentare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla gara stessa. Le ATI, condividendo e accumulando i requisiti delle singole imprese riunite, partecipa alla gara presentando un’unica offerta congiunta, con il conseguente obbligo, qualora l’aggiudicazione vada a buon fine, di eseguire tutte insieme i servizi previsti dall’appalto. Un’ATI può partecipare ad una gara in una duplice veste: 1. costituito, se il mandato è già stato conferito alla mandataria prima di partecipare alla gara; in tal caso l’offerta di gara deve essere sottoscritta dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; 2. costituendo, se il mandato non è ancora stato conferito alla mandataria, ma le singole imprese associate dimostrano di mettere in pratica un concreto impegno nel costituire un’ATI in caso di aggiudicazione; in tal caso, poiché il mandato non risulta ancora affidato, l’offerta di gara deve essere firmata da tutte le imprese riunite nell’associazione. Nel momento in cui le singole imprese associate presentano un’offerta, esse devono indicare le quote di partecipazione all’associazione. Il presupposto necessario è che ci sia conformità tra le quote di qualificazione, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione delle prestazioni. 

Questo requisito diventa necessario perché si garantisca che la mandataria sia realmente il soggetto più qualificato in rapporto al complesso delle prestazioni oggetto dell’appalto; inoltre, diventa importante per permettere alla stazione appaltante di portare avanti i giusti controlli in sede di esecuzione del contratto. Con la presentazione dell’offerta congiunta, si possono realizzare due diverse situazioni: 1. le imprese riunite in un’ATI orizzontale si impegnano a portare avanti una responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori; 2. le imprese riunite in un’ATI verticale assumono, invece, una responsabilità limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, seppur permanga la responsabilità completa della mandataria per l’intero appalto.